STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE “SOCIETÀ ITALIANA PER LO STUDIO DELLE MALATTIE DELL’ESOFAGO”
TITOLO I. Costituzione, durata e finalità
Art. 1 – Denominazione
1.1 E’ costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “SOCIETÀ ITALIANA PER LO STUDIO DELLE MALATTIE DELL’ESOFAGO” ovvero, in forma abbreviata, “SISME” (di seguito l’“Associazione”).
L’Associazione è retta e governata dal presente statuto, che obbliga gli iscritti ad osservarlo e regola i rapporti verso i terzi.
Art. 2 – Sede
2.1 L’Associazione ha sede legale in Milano, via Olgettina n. 60 presso l’unità operativa di chirurgia gastroenterologica dell’Ospedale San Raffaele di Milano.
2.2 Il Consiglio Direttivo dell’Associazione, con propria deliberazione assunta a maggioranza assoluta, può trasferire la sede legale in altro indirizzo, purché all’interno del comune sopra indicato; tale variazione non è da considerarsi modifica statutaria. Spetta invece all’assemblea il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato, con le maggioranze previste all’art. 15.8.
Art. 3 – Durata
3.1 La durata dell’Associazione è illimitata. Art. 4 – Scopo e finalità
4.1 L’Associazione è apartitica ed apolitica, non ha (né direttamente, né indirettamente) fini di lucro o finalità sindacali e non svolge attività sindacale, né in favore dei propri associati, né in favore di terzi.
4.2 L’Associazione ed i suoi legali rappresentanti sono autonomi ed indipendenti e non esercitano (né partecipano ad) attività imprenditoriali, ad eccezione delle attività eventualmente svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).
4.3 L’Associazione persegue – senza alcun condizionamento o interesse economico, imprenditoriale o di altra natura – finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con lo scopo di promuovere, sostenere, incentivare e svolgere, in Italia ed a livello internazionale, attività di ricerca scientifica, assistenza sanitaria, formazione, studio e divulgazione nel settore delle patologie oncologiche e funzionali dell’esofago.
In particolare, senza intento limitativo, l’Associazione si propone di perseguire – direttamente o indirettamente – gli scopi statutari mediante:
a) la promozione della ricerca, della formazione e dell’informazione scientifica in campo sanitario con specifico riferimento al settore delle patologie oncologiche e funzionali dell’esofago;
b) l’organizzazione e promozione di incontri, congressi, conferenze, attività di formazione, corsi di aggiornamento, comunicazioni ed iniziative a carattere scientifico, tanto in favore dei propri associati quanto di terzi, in materia di patologie oncologiche e funzionali dell’esofago, al fine di sviluppare e approfondire le conoscenze scientifiche, la formazione e la ricerca in tale ambito;
c) la divulgazione dell’attività scientifica dell’Associazione e dei risultati degli studi da essa condotti mediante pubblicazione degli stessi sul sito web dell’Associazione (che sarà mantenuto costantemente aggiornato), nonché tramite altri mezzi idonei di divulgazione; l’istituzione di borse di studio o fondi per la ricerca nei settori di interesse dell’Associazione; l’erogazione di attività di formazione continua nel settore delle patologie oncologiche e funzionali dell’esofago, anche in qualità di provider ECM (Educazione Medica Continua); l’interazione e collaborazione con società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche, istituzioni pubbliche e private nazionali, europee ed internazionali, professioni, associazioni, ONLUS, fondazioni ed altri organismi per il perseguimento degli obiettivi e degli scopi associativi.
4.4 L’Associazione si prefigge anche, tra i propri scopi istituzionali, l’ottenimento del riconoscimento e della relativa iscrizione nell’elenco delle Società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie di cui all’art. 5 comma 1 della legge 8 marzo 2017 n. 24 (e art. 1, co. 1 del decreto ministeriale 2 agosto 2017), nonché lo svolgimento delle attività previste dall’art. 5, comma 1 della predetta legge e di ogni altra attività affidata per legge alle associazioni tecnico scientifiche e/o società scientifiche.
4.5 L’Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali – direttamente o indirettamente – al raggiungimento dei propri fini istituzionali, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. A tal fine, in via meramente esemplificativa e non tassativa, l’Associazione potrà:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari (tra cui, senza esclusione di altri, l’assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l’acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati);
b) stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività;
c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell’Associazione;
d) partecipare, costituire, ovvero concorrere alla costituzione – sempre in via accessoria, e strumentale, direttamente o indirettamente, al perseguimento degli scopi istituzionali – di società di capitali, fermo il vincolo di non prevalenza.
Art. 5 – Articolazioni territoriali
5.1 L’Associazione ha rilevanza di carattere nazionale e si articola, su base regionale e/o provinciale, in sezioni territoriali (prive di autonomia economica e di personalità giuridica ed insuscettibili di configurarsi come enti autonomi ) le quali perseguono nel rispettivo territorio di competenza le finalità di cui al presente Statuto.
5.2 Il funzionamento dei rapporti tra l’Associazione e le sue sezioni territoriali è disciplinato da apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo previa approvazione dell’assemblea degli associati.
TITOLO II Patrimonio ed esercizio finanziario
Art. 6 – Patrimonio
6.1 Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dal fondo di dotazione costituito dai versamenti effettuati dai Soci Fondatori;
b) da eventuali contributi versati dagli associati allo specifico fine di incrementare il fondo di dotazione iniziale, nonché da eventuali erogazioni, liberalità, donazioni o lasciti testamentari e simili a favore dell’Associazione che siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
c) da ogni altro bene (mobile e/o immobile) e diritto di cui l’associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo;
d) dagli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; Art. 7 – Entrate
7.1 Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) redditi derivanti dal patrimonio di cui all’art. 6;
b) le quote associative deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo e versate dagli associati (in caso di mancata delibera si intendono confermate le quote precedentemente approvate) e non espressamente destinate ad incremento del fondo patrimoniale di dotazione;
c) eventuali donazioni, erogazioni, offerte, contributi e simili, di provenienza nazionale o internazionale, da parte di soggetti pubblici e/o privati, destinati all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente vincolati all’incremento del patrimonio;
d) eventuali contributi provenienti, a qualunque titolo, dallo Stato, dalle Regioni, da Organismi comunitari, da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici e/o privati, con sede in Italia o all’estero;
e) eventuali fondi pervenuti all’Associazione da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore;
f) entrate derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali e/o da eventuali attività connesse o accessorie; Art. 8 – Esercizio finanziario
8.1 L’esercizio finanziario dell’Associazione inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
8.2 Al termine di ciascun esercizio, il Tesoriere predispone e sottopone al Consiglio Direttivo una bozza del bilancio consuntivo dell’Associazione (illustrativo della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Associazione) e di quello preventivo relativo all’esercizio immediatamente successivo; il Consiglio Direttivo, dopo aver esaminato, discusso ed approvato tali documenti, li sottopone all’esame del Revisore dei conti.
8.3 Entro 150 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, il bilancio consuntivo, accompagnato dalla relazione del Revisore dei conti, ed il bilancio preventivo debbono essere sottoposti dal Consiglio Direttivo all’approvazione dell’assemblea dei Soci.
Art. 9 – Utili della gestione
9.1 Gli eventuali utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, debbono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse o accessorie.
9.2 È fatto espresso divieto, durante la vita dell’Associazione, di distribuire, anche in modo indiretto, agli associati utili o avanzi di gestione conseguiti, nonché beni, risorse, fondi, riserve e/o capitali dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
TITOLO III Associati
Art. 10 – Categorie di associati e requisiti per l’ammissione
10.1 L’Associazione è composta dalle seguenti 3 categorie di associati:
a) Soci Fondatori – Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione nonchè coloro che hanno presentato domanda di ammissione all’associazione entro 15 (quindici) giorni dalla sua costituzione – e come tali vengano accettati dal consiglio direttivo – e che abbiamo provveduto a versare la quota associativa iniziale entro i successivi 7 (sette) giorni, contribuendo così alla costituzione del fondo di dotazione iniziale.
b) Soci Ordinari – Si considerano soci ordinari, senza limiti di numero, tutti gli associati in possesso dei requisiti di seguito indicati, che aderiscano all’Associazione successivamente alla sua costituzione e che non rientrino nella categoria dei soci fondatori. La richiesta di ammissione come socio ordinario dell’Associazione va formulata tramite domanda scritta, indirizzata al Consiglio Direttivo. La qualifica di socio ordinario si acquisisce unicamente a seguito di delibera di accoglimento della predetta domanda da parte del Consiglio Direttivo. Possono entrare a far parte dell’Associazione in qualità di soci fondatori o ordinari, senza limitazioni, tutte le persone fisiche maggiorenni in possesso di laurea magistrale in medicina e chirurgia, biologia, statistica, scienze infermieristiche, e/o fisiochinesiterapia, che operino nelle strutture e nei settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale e/o in regime libero-professionale, o comunque con attività lavorativa nel settore o area interprofessionale di interesse dell’Associazione e che quest’ultima rappresenta. Soci Onorari – La qualifica di soci onorari può essere attribuita, con delibera del Consiglio Direttivo, a coloro che abbiano profuso costante impegno in favore dell’Associazione, o si siano distinti per particolari meriti scientifici e professionali nel settore in cui opera l’Associazione, o per la notorietà e/o la positiva immagine di cui godono e che con la loro presenza o immagine possano recare giovamento all’Associazione. I Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale, non hanno diritto di voto in assemblea e non possono ricoprire cariche sociali.
10.2 Il versamento della quota associativa annuale è obbligatorio per tutti i Soci Fondatori ed i Soci Ordinari (di seguito, congiuntamente, i “Soci”).
La quota associativa è uguale per tutti i Soci; il regolare versamento della stessa secondo le modalità e nei termini di volta in volta fissati dal Consiglio Direttivo – costituisce requisito indispensabile e condizione imprescindibile per l’acquisizione ed il mantenimento della qualifica di Socio, nonché per il diritto all’elettorato sia attivo che passivo in seno all’Associazione. 10.3 L’Associazione custodisce presso la propria sede l’elenco completo dei propri associati, procedendo a periodici aggiornamenti.
Tale elenco viene pubblicato sul sito web dell’Associazione ed è liberamente consultabile dagli associati e dai terzi.
L’iscrizione all’Associazione comporta automaticamente il consenso dell’associato, ai sensi dell’art. 23 D.lgs. 196/2003, all’inserimento del proprio nominativo e dei propri dati nel predetto registro degli associati, pubblicamente consultabile.
Art. 11 – Diritti e doveri degli associati
11.1 Ciascun associato ha diritto di partecipare a tutte le iniziative ed alle attività dalla stessa organizzate e fruire di tutti i servizi dalla stessa forniti.
11.2 Ciascun associato ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all’assemblea dell’Associazione e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.
11.3 Tutti gli associati sono tenuti:
a) alla osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
b) a provvedere (con la sola eccezione dei Soci Onorari) al tempestivo pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote eventualmente richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo;
c) a frequentare l’Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
d) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le finalità e le ispirazioni dell’Associazione;
e) a comportarsi con lealtà nei rapporti reciproci e ad esercitare la loro attività con dignità e professionalità e nel rigoroso rispetto di tutte le norme giuridiche e deontologiche applicabili;
f) a procedere all’aggiornamento ed alla formazione professionale costante e continua nel rispetto delle norme vigenti in materia;
g) ad essere costantemente in regola con tutte le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria;
h) a dichiarare senza indugio la sussistenza di eventuali conflitti di interessi.
L’eventuale violazione da parte del Socio di uno o più obblighi di cui sopra può comportare l’irrogazione nei suoi confronti di sanzioni disciplinari da parte del Collegio dei Probiviri, ai sensi dell’art. 22.6.
Art. 12 – Perdita della qualifica di associato
12.1 La qualifica di associato si perde per recesso, per morosità (ad eccezione dei Soci Onorari), per esclusione o per decesso.
a) Recesso – Ciascun associato (salvo il caso in cui abbia assunto l’obbligo di far parte dell’Associazione per un periodo di tempo determinato) è legittimato a recedere in qualunque momento dall’Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
b) Morosità – la qualifica di Socio ordinario e/o di Socio fondatore si per- c)
de automaticamente in caso di mancato pagamento da parte dell’associato, entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, della quota associativa annuale e/o delle eventuali ulteriori quote dovute dall’associato per la partecipazione a talune iniziative dell’Associazione; l’esclusione del Socio per morosità è deliberata dal Collegio dei Probiviri, su segnalazione del Consiglio Direttivo; Esclusione – Ciascun associato può essere espulso o radiato dall’Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo, con delibera ratificata dall’assemblea dei Soci, qualora:
non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
o in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all’Associazione;
o per indegnità.
I provvedimenti di espulsione e radiazione devono essere comunicati per iscritto all’associato, devono essere motivati ed hanno effetto immediato.
L’associato espulso o radiato, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di espulsione o radiazione, può proporre opposizione avverso il provvedimento stesso presentando ricorso scritto al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente sullo stesso. Il ricorso – nelle more della decisione – non sospende l’esecutività del provvedimento di espulsione o radiazione.
d) Decesso – Il decesso comporta automaticamente la perdita della qualifica di associato.
12.2 La perdita della qualifica di associato in conseguenza del verificarsi di uno qualsiasi degli eventi di cui al precedente art. 12.1, esclude ogni possibile rivalsa economica dell’associato o dei suoi eredi nei confronti dell’Associazione.
L’associato escluso ed i suoi eredi non possono pretendere la restituzione delle quote associative versate, né potranno a nessun titolo vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
TITOLO IV Organi dell’Associazione
Art. 13 – Organi
13.1 Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente
d) Il Vicepresidente
e) Il Segretario
f) Il Tesoriere
g) il Revisore dei conti;
h) il Collegio dei Probiviri;
i) il Comitato Scientifico.
13.2 L’istituzione, le attribuzioni ed il funzionamento degli organi delle Sezioni territoriali dell’Associazione di cui all’art. 5.1 sono disciplinati dal regolamento di cui all’art. 5.2.
13.3 L’Associazione garantisce metodi di elezione democratica degli organi, con votazione a scrutinio segreto e con durata limitata nel tempo secondo quanto disciplinato nel presente statuto.
13.4 Non possono ricoprire cariche, ed in particolare quella di Presidente, amministratore o promotore dell’Associazione, soggetti che abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività dell’Associazione, né coloro che versino in una situazione di conflitto di interessi.
13.5 I legali rappresentanti dell’Associazione devono rendere specifica dichiarazione di autonomia e indipendenza anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).
13.6 Tutti i componenti degli organi della Associazione devono avere idonei requisiti di moralità, onorabilità, professionalità ed indipendenza.
13.7 Tutte le cariche sociali sono svolte nell’esclusivo interesse ed a servizio dell’Associazione; è espressamente escluso il diritto di percepire qualsivoglia indennità, compenso o retribuzione, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione della carica.
13.8 Qualunque componente degli organi associativi che non sia in regola con il pagamento della quota associativa annuale, anche per un solo anno nel corso del suo mandato, decade automaticamente dall’incarico.
Art. 14 – Conflitto di interessi
14.1 I Soci Fondatori ed i Soci Ordinari non devono avere conflitti di interesse con l’Associazione. Nel caso in cui insorga un conflitto di interessi, essi devono dichiararlo immediatamente, astenendosi dalla partecipazione, discussione e votazione in assemblea.
14.2 Coloro che ricoprono cariche sociali all’interno dell’Associazione non devono versare in una situazione di conflitto di interesse nell’esecuzione del loro mandato, pena la decadenza della carica.
Qualora il componente di un organo associativo, con riferimento ad una specifica deliberazione che l’organo di cui fa parte sia chiamato ad adottare, si trovi ad essere portatore di un interesse confliggente con quello dell’Associazione, deve dichiararlo all’inizio della riunione e deve astenersi dalla partecipazione, discussione e votazione della relativa deliberazione; di tutto ciò deve essere dato atto espressamente nel verbale della riunione stessa.
14.3 La violazione degli obblighi di cui agli artt. 14.1 e 14.2 comporta l’irrogazione da parte del Collegio dei Probiviri di una sanzione disciplinare nei confronti dei responsabili della stessa, ai sensi dell’art. 22.6, impregiudicato ogni ulteriore diritto spettante all’Associazione e/o ai suoi Associati.
Art. 15 – Assemblea dei Soci
15.1 L’assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è costituita da tutti i Soci Fondatori ed i Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
15.2 La convocazione dell’assemblea dei Soci è fatta a cura del Presidente (o da chi ne fa le veci), mediante comunicazione trasmessa ai Soci per iscritto almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea, ovvero all’indirizzo di posta elettronica o di telefax che ciascun Socio avrà cura di comunicare preventivamente all’Associazione, ovvero con altri mezzi idonei (segnatamente la pubblicazione sul sito dell’Associazione) L’avviso di convocazione deve contenere la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza, nonché l’ordine del giorno.
L’assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo (all’interno del territorio nazionale) indicato nell’avviso di convocazione ed è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o, in subordine, dal Socio più anziano presente.
15.3 Ciascun Socio ha diritto ad un solo voto, che potrà delegare per iscritto ad un altro Socio. Ciascun Socio non può tuttavia essere portatore di più di tre deleghe.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
15.4 L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, entro 150 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, ed in seduta straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente, o ne facciano motivata richiesta almeno 3 membri del Consiglio Direttivo, o almeno un decimo dei Soci.
In quest’ultimi due casi, l’assemblea dovrà aver luogo entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data in cui viene formulata la richiesta.
15.5 L’assemblea in sede ordinaria:
a) approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
b) approva il bilancio preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo;
c) approva i regolamenti interni (ivi incluso il regolamento contenete la disciplina delle sezioni territoriali di cui all’art. 5) predisposti dal Consiglio Direttivo;
d) determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico;
e) provvede alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, del Revisore dei conti e del Collegio dei Probiviri;
f) decide sui ricorsi avverso l’irrogazione di sanzioni disciplinari comminate dal Collegio dei Probiviri;
g) delibera in merito all’approvazione delle quote associative annuali proposte dal Consiglio Direttivo;
h) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
i) delibera in ordine all’esclusione degli associati;
j) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.
15.6 L’assemblea in sede straordinaria:
a) delibera sulle modificazioni del presente statuto; b) delibera lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio ad altra associazione scientifica o ente avente finalità analoghe a quelle dell’Associazione;
c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.
15.7 Impregiudicato quanto stabilito all’art. 13.3, le votazioni possono venire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a secondo di quanto stabilito dal Presidente dell’assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione.
15.8 In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con l’intervento, anche per delega, di almeno la metà dei Soci. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti.
In seconda convocazione l’assemblea ordinaria, sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice.
In seconda convocazione l’assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibererà a maggioranza semplice dei presenti, purché i voti favorevoli rappresentino almeno 1/5 degli aventi diritto al voto.
15.9 In parziale deroga di quanto stabilito agli artt. 15.7 e 15.8 che precedono:
a) per modificare l’atto costitutivo e/o lo statuto, sarà necessaria la presenza di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
b) per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio della stessa sarà necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.
15.10 Su invito del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 1/5 dei Soci aventi diritto al voto, è ammessa la partecipazione all’assemblea di professionisti o esperti esterni, senza diritto di voto, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.
15.11 Le deliberazioni assunte dall’assemblea devono essere trascritte, a cura del segretario nominato dal Presidente, in apposito libro verbale e sottoscritte dal segretario stesso e dal Presidente.
Delle deliberazioni assunte dall’assemblea viene data inoltre pubblicità agli associati mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale (e presso le eventuali sedi territoriali) e pubblicazione in una apposita sezione del sito web, accessibile ai soli associati.
15.12 Le deliberazioni assunte dall’assemblea dei Soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti gli associati dell’Associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.
Art. 16 – Consiglio Direttivo
16.1 Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione dell’Associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.
16.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 consiglieri, compresi il Presidente ed il Vicepresidente. Possono essere eletti come membri del Consiglio Direttivo soltanto Soci in regola con il pagamento della quota associativa.
16.3 Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’assemblea dei Soci, in conformità con quanto previsto dal presente statuto e dal regolamento di attuazione adottato ai sensi dell’art. 15.5 c). In parziale deroga di quanto precede, i membri del primo Consiglio Direttivo vengono nominati direttamente dai Soci Fondatori in sede di costituzione dell’Associazione.
16.4 I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per 3 anni (e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori) e sono rieleggibili. 16.5I membri del Consiglio Direttivo eleggono fra loro, a maggioranza assoluta, il Presidente (che è anche presidente dell’Associazione), il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.
16.6 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente (senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari) ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero ne facciano richiesta scritta almeno 3 consiglieri. In quest’ultimo caso, il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi entro i successivi 15 giorni.
Il Consiglio Direttivo potrà riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei Consiglieri.
16.7 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in subordine, dal Segretario.
16.8 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 volte l’anno.
Per la validità della sua costituzione è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono assunte a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
In seno al Consiglio Direttivo non è ammesso il voto per delega.
16.9 Impregiudicata ogni ulteriore competenza prevista dal presente statuto, il Consiglio Direttivo:
a) provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione;
b) è investito di ogni potere sia deliberativo sia esecutivo in quanto non espressamente attribuito all’assemblea;
c) dirige e sovrintende le attività dell’Associazione;
d) redige il bilancio consuntivo e preventivo dell’associazione, sottoponendolo all’approvazione dell’assemblea dei soci;
e) esegue le decisioni adottate dall’assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
f) cura l’osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
g) predispone gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendano necessari, facendoli approvare dall’assemblea dei Soci;
h) delibera sulle domande di ammissione degli associati;
i) nomina i Soci Onorari;
j) propone all’assemblea dei soci l’esclusione dei Soci nei casi di cui all’art. 12.1 c);
k) delibera il trasferimento della sede legale dell’Associazione ai sensi dell’art. 2; l) nomina i componenti del Comitato Scientifico;
m) pianifica l’eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringe rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell’attività sociale;
n) affida incarichi, anche esterni, per il reperimento di sponsor e l’organizzazione delle attività associative;
o) istituisce commissioni di studio e di lavoro, nominandone i componenti scelti tra professionisti in possesso di comprovata esperienza nello specifico ambito di riferimento;
p) cura la pubblicazione sul sito web dell’Associazione di tutti gli atti di cui all’art. 25 del presente statuto;
q) adotta atti a carattere patrimoniale e finanziario;
r) conferisce eventuali deleghe di funzioni ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
s) nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere dell’Associazione;
t) compie tutti gli atti e svolge tutte le funzioni ad esso attribuiti dal presente statuto o dall’assemblea dei Soci.
16.10 L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo comporta automaticamente la sua decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile.
16.11 In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di uno o più consiglieri prima della scadenza del relativo mandato, il Consiglio Direttivo provvede per cooptazione alla loro sostituzione, designando quale supplente il primo dei candidati non eletti dall’assemblea che ha designato il Consiglio Direttivo in carica o in assenza scelto liberamente.
I consiglieri supplenti così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea dei Soci.
16.12 Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l’intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato dall’assemblea dei Soci.
16.13 Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale. Art. 17 – Presidente
17.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, sia di fronte a terzi che in giudizio. È eletto dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 16.4, resta in carica per 3 anni ed è rieleggibile.
17.2 Fermi restando tutti i poteri che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto o per legge, il Presidente:
a) cura l’attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
b) cura gli interessi dell’Associazione e dirige – coadiuvato dal Vicepresidente e dal Segretario – tutte le attività necessarie e/o opportune per il raggiungimento degli scopi indicati nel presente Statuto, in conformità alle direttive dell’assemblea dei Soci e alle delibere assunte dal Consiglio Direttivo;
c) è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali; d) convoca il Consiglio Direttivo;
e) cura l’osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
f) adotta, in caso di necessità ed urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell’organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
g) esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.
17.3 In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente o, in subordine, dal Segretario.
Art. 18 – Vicepresidente
18.1 Il Vicepresidente dell’Associazione rappresenta l’Associazione, con gli stessi poteri del Presidente, in tutti i casi in cui quest’ultimo sia oggettivamente impossibilitato a farlo, o quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.
Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 16.4, resta in carica per 3 anni ed è rieleggibile.
18.2 Il Vicepresidente collabora con il Presidente in tutte le iniziative relative all’Associazione da questi intraprese.
Art. 19 – Segretario
19.1 Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, tra i suoi membri, su proposta del Presidente. Resta in carica per 3 anni ed è rieleggibile.
19.2 Il Segretario è il diretto collaboratore del Presidente e provvede, sotto la vigilanza di quest’ultimo, a quanto necessario per l’amministrazione, l’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione. Egli cura altresì la regolare tenuta dei libri sociali, il rilascio dei certificati e delle altre attestazioni relative agli iscritti.
Art. 20 – Tesoriere
20.1 Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 16.4, resta in carica per 3 anni ed è rieleggibile.
Svolge mansioni di amministrazione e coordinamento nell’ambito delle direttive a lui impartite dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.
20.2 In particolare, il Tesoriere predispone la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo ed al Revisore dei Conti e, successivamente, all’approvazione dell’assemblea.
Compie, con firma libera (entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo) tutte le operazioni bancarie operando sui conti correnti intestati all’Associazione.
Art. 21 – Revisore dei conti
21.1 Il Revisore dei Conti è eletto dall’Assemblea nel corso della stessa seduta in cui viene eletto il Consiglio Direttivo ed è scelto fra persone (anche esterne alla compagine degli associati) esperte di amministrazione, ed eventualmente – ove necessario o opportuno – iscritte all’albo dei revisori contabili.
21.2 Il Revisore dei conti dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
21.3 Il Revisore dei conti svolge il controllo contabile sull’amministrazione e tutti gli altri compiti demandati ad esso dalle leggi.
Ha il compito di controllare la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali, oltre ad esaminare i bilanci annuali ed a redigere la relativa relazione accompagnatoria. Per l’esercizio delle suddette funzioni, il Revisore dei conti ha diritto di accedere, in qualsiasi momento e senza limitazione, agli atti amministrativi dell’Associazione. 21.4 Il Revisore dei conti partecipa, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio Direttivo in cui vengano discussi i bilanci o a quelle in cui sia richiesta dal Presidente la sua presenza. In tali ipotesi, ha il diritto di far inserire a verbale le proprie osservazioni.
21.5 La carica di Revisore dei conti è incompatibile con ogni altra carica associativa.
Art. 22 – Collegio dei Probiviri
22.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 o da 5 membri, eletti dall’Assemblea fra i Soci Fondatori ed i Soci Ordinari.
22.2 Il Collegio e presieduto dal componente più anziano di età, il quale provvede alla convocazioni dell’organo. Le decisioni sono assunte a maggioranza.
22.3 I componenti del Collegio dei probiviri restano in carica per 3 anni e sono rieleggibili.
22.4 La carica di proboviro è incompatibile con ogni altra carica associativa.
22.5 Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:
a) vigilare sull’applicazione dello statuto e dei regolamenti;
b) decidere ex bono et aequo, senza formalità di procedura e quale amichevole compositore, eventuali controversie insorte tra associati, e/o tra questi e l’Associazione o i suoi organi che gli vengano sottoposte dalle parti interessate;
c) deliberare, in seduta segreta, sull’ irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all’art. 22.6 nei confronti degli associati;
d) deliberare la decadenza del Socio per morosità ai sensi dell’art. 12.1 b);
e) decidere, in qualità di giudice di secondo grado, i ricorsi promossi avverso i provvedimenti di espulsione e radiazione di un Socio dall’Associazione assunti dall’assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 12.1 c);
22.6 In caso di accertata violazione da parte di un associato di uno o più obblighi di cui agli artt. 11.3, 14.1 e 14.2 del presente Statuto, il Collegio dei Probiviri irroga nei confronti dell’associato inadempiente le sanzioni disciplinari della censura verbale o scritta e, nei casi di maggiore gravita, può decidere anche l’espulsione dell’associato dall’Associazione.
Avverso tale decisione è sempre ammesso – ai sensi dell’art. 15.5 f) – ricorso scritto all’Assemblea, da presentarsi entro 30 giorni dalla comunicazione al Socio della relativa sanzione disciplinare.
Art. 23 – Comitato Scientifico
23.1 Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile da 3 a 15 membri, nominati dal Consiglio Direttivo tra soggetti proposti dall’Assemblea in possesso di specifica e comprovata esperienza e competenza nel campo della ricerca scientifica e della formazione in materia di patologie oncologiche e funzionali dell’esofago.
23.2 I membri del Comitato Scientifico restano in carica 3 anni e possono essere rieletti.
23.3 Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte l’anno ed ha il compito di verificare e controllare la qualità della attività svolte e della produzione tecnico-scientifica dell’Associazione, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. 23.4 Inoltre, il Comitato Scientifico coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo in materia di ricerca, aggiornamento tecnico-scientifico e formazione nel campo delle patologie oncologiche e funzionali dell’esofago ed ha funzioni consultive per quanto riguarda l’elaborazione ed organizzazione delle attività scientifiche dell’Associazione.
23.5 Il Comitato Scientifico redige una relazione sulle attività svolte che ha l’obbligo di inviare annualmente al Consiglio Direttivo e che verrà esposta all’Assemblea. Art. 24 – Gratuità delle cariche
24.1 Tutte le cariche associative menzionate nel presente statuto sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell’Associazione e/o per l’assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
24.2 In parziale deroga di quanto precede, potrà essere prevista l’onerosità – nei limiti stabiliti del tariffario professionale applicabile – dell’incarico conferito al Revisore dei Conti, ove questi venga scelto tra soggetti esterni alla compagine associativa e sia iscritto all’albo dei revisori contabili.
TITOLO V Disposizioni Generali Art. 25 – Pubblicità
25.1 Il Consiglio Direttivo deve assicurare la tempestiva pubblicazione sul sito internet dell’Associazione (che dovrà essere tenuto costantemente aggiornato) dei seguenti documenti:
a) il presente Statuto, nonché gli eventuali regolamenti interni adottati dall’associazione ai sensi dello stesso;
b) le delibere relative alle nomine dei titolari delle cariche associative ed i nominativi dei relativi titolari;
h) i bilanci consuntivi e quelli preventivi;
c) il codice deontologico dell’Associazione;
d) l’elenco degli Associati;
e) le risultanze dell’attività scientifica dell’Associazione;
f) eventuali incarichi retribuiti conferiti dall’Associazione. Art. 26 – Modifiche dello statuto
26.1 Le modifiche allo statuto possono essere apportate unicamente dall’Assemblea dei Soci convocata in seduta straordinaria, con le maggioranze di cui all’art. 15.9 a).
26.2 Le proposte di modifica dello statuto possono essere formulate – con nota scritta indirizzata al Presidente – dal Consiglio Direttivo o da un numero di Soci che rappresenti almeno 1/10 della compagine sociale.
26.3 In tali ipotesi, il Presidente, nel convocare l’assemblea dei Soci, deve includere nell’ordine del giorno della stessa un punto relativo alle modifiche di statuto proposte e deve comunicare ai Soci il contenuto di tali modifiche con le stesse modalità di cui all’ art. 15.2.
Art.27 – Scioglimento
27.1 Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci, secondo le modalità ed i termini e con le maggioranze di cui al precedente art. 15.9 b), per uno dei seguenti motivi: a) conseguimento dell’oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
b) impossibilità di funzionamento dell’associazione, per il venir meno del numero di Soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
c) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l’Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell’attività associativa.
27.2 In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, l’intero patrimonio dell’Associazione verrà devoluto ad altri enti che abbiano finalità analoghe a quelle dell’Associazione.
Art.28 – Norma di rinvio
28.1 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.